Luigi Chiatti: attuata integralmente la sentenza di condanna del 1996
Il percorso carcerario stabilito dalla sentenza dell’11 aprile 1996 (vedi “ Il cacciatore di bambini- biografia non autorizzata del Mostro di Foligno ”- Morlacchi Editore-) è nella sostanza il percorso dell’esecuzione della pena che il Tribunale di Sorveglianza ha tracciato per Luigi Chiatti una volta scontati i trenta anni di condanna per gli omicidi di Simone Allegretti e Lorenzo Paolucci , due bambini brutalmente ammazzati in due diverse circostanze il 4 ottobre 1992 e il 7 agosto 1993.. Infatti scrive oggi l’Ansa: “ il tribunale di Sorveglianza di Firenze ha accertato la pericolosità sociale di Luigi Chiatti e quindi ha dichiarato eseguibile la misura di sicurezza in una casa di cura e custodia per un periodo minimo di tre anni. In questo modo il tribunale di sorveglianza ha confermato quanto stabilito dalla corte d’assise di appello di Perugia, che ordinava di ricoverare Chiatti in una struttura una volta scontata la pena. Respinto il ricorso della difesa. La Corte d’appello di Perugia aveva infatti stabilito: “questa corte, se da un lato ha ritenuto di dover sanzionare i delitti commessi da Chiatti Luigi non già con l’ergastolo ( è la pena dell’Assise ndr) ma con la reclusione nella misura di anni trenta, dall’altro ha giudicato l’imputato socialmente pericoloso e perciò sottoposto alla misura di sicurezza detentiva di ani tre di ricovero in una casa di cura e di custodia , che è la misura di sicurezza prevista per chi, come lui, è risultato non del tutto sano di mente. Orbene questa circostanza -e proprio questa circostanza- fa si che il suddetto , indipendentemente dall’espiazione della pena principale o della parte di essa che- grazie ai benefici della legge penitenziaria – effettivamente come qualsiasi altro detenuto , espierà, potrà essere restituito alla libertà solo dopo che- e solo se da parte della magistratura competente, e cioè dalla magistratura di sorveglianza , sarà stato giudicato non più pericoloso per la collettività”. Ecco dunque la sostanza di quello che è successo. Considerati gli sconti di pena per buona condotta, Luigi Chiatti ha finito di scontare la pena detentiva che gli è stata inflitta. Ma per il geometra che si è definito Mostro di Foligno e che ha avuto modo di dire che libero avrebbe potuto compiere di nuovo gli stessi crimini, il fine pena non significa libertà proprio per il contenuto delle ultime righe delle sentenza citata. Significavano , nel 1996, uscita dal carcere e custodia e cura in una struttura adeguata che allora si chiamava manicomio giudiziario. Poi nuova valutazione clinica relativa al permanere o meno della pericolosità sociale. Ora- in esecuzione integrale di quella sentenza – significano tre anni di custodia e cura probabilmente in una struttura psichiatrica di un normale ospedale al termine dei quali , ormai cinquantenne, potrebbe uscirne da uomo libero oppure continuare la permanenza da soggetto socialmente pericoloso. Decisione che come abbiamo vista spetta alla magistratura di sorveglianza. Perché un normale ospedale? Perché nel frattempo i manicomi giudiziari sono stati aboliti e le regioni non si sono del tutto attrezzate per mettere in funzione le strutture alternative previste dalla legge . Una circostanza che fa discutere da tempo.