Dopo la Cassazione,alla ricerca di un nuovo processo: Rudi Guede e le prove che servono per cassare la Cassazione.
Per semplificare e farci un’idea della situazione dal punto di vista procedurale: se ci sarà non sarà un nuovo processo a Rudi Guede. Sarà un processo al processo che in secondo grado lo ha condannato a sedici anni di carcere per concorso nell’omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel novembre del 2007. Condanna definitiva dopo la confermata dalla Suprema Corte di Cassazione. E perché questo processo al processo abbia luogo il condannato deve produrre fatti e prove che i giudici ( nello specifico i giudici della Corte d’Assise d’Appello per competenza territoriale ) valutino suscettibili di un ribaltamento della sentenza di colpevolezza e di provare la sua innocenza rispetto al reato che ha portato al verdetto di condanna (emesso dalla Corte d’Assise d’Appello di Perugia) . Tutto questo –anche in caso di ammissibilità del ricorso- non interferisce/non interferirà con il processo che ha portato all ’assoluzione definitiva dei coimputati Amanda Knox e Raffaele Sollecito . In caso di ricorso accolto e di esito favorevole per l ‘unico condannato per il delitto di via della Pergola , si potranno fare al massimo delle congetture tra l’una e l’altra vicenda giudiziaria. La riapertura del caso, con il processo al processo potrà eventualmente riguardare soltanto l’ipotetica innocenza del giovane ivoriano dimostrata con inediti e certi elementi di prova per ribaltare il giudizio che ha il timbro definitivo della Cassazione: perché la condanna si trasformi in assoluzione ( perché l’azione penale non poteva essere promossa, perché il fatto non sussiste, perché il fatto non è stato commesso dall’imputato, perché il reato è estinto). A questo punto non ci sono vie di mezzo. Il ricorso è ammissibile soltanto a queste condizioni. Lo prevedono gli articoli 629, 630 e 631 del codice di procedura penale. Che è bene riportare integralmente per farsi un’idea del lavoro al quale probabilmente attendono i legali di Rudi Guede.
TITOLO IV – REVISIONE-629 (Condanne soggette a revisione)-1. E’ ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna (533 ss) o delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna (460), divenuti irrevocabili (648), anche se la pena è già stata eseguita (656 ss) o estinta (171 ss c.p.).-630 (Casi di revisione)-1. La revisione può essere richiesta: a)Se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza (533 ss) o del decreto penale di condanna (460) non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile (648) del giudice ordinario o di un giudice speciale. b) Se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata (395 c.p.c.) che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall’art.3 ovvero una delle questioni previste dall’art.479;c) Se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che , sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631 (668);d) Se è dimostrato che la condanna venne pronunciata con conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato (647).-631 (Limiti della revisione)-1.Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d’ammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531.