Caso Narducci:ultimi appunti di una storia giudiziaria
<<Ne consegue che tutti i reati contestati rispettivamente agli imputati Trio, Magara, Spezi, Ruocco e Zaccaria sono ormai estinti per prescrizione.In sede di discussione, tuttavia, è stato richiesto dalle difese, in via principale, il proscioglimento nel merito dei loro assistiti, sussistendone i presupposti alla luce del materiale in atti. Ritiene questo GUP che non sia possibile aderire a tale impostazione difensiva.>>. Con questa decisione il giudice dell’udienza preliminare Carla Maria Giangamboni , il 14 ottobre 2014 , comincia a scrivere l’ultimo capitolo che ha chiuso la seconda delle inchieste del pubblico ministero Giuliano Mignini sulla morte del medico perugino Francesco Narducci e sui presunti collegamenti con i delitti del Mostro di Firenze. Morte avvenuta nell’ottobre del 1985. Inchieste concluse nelle aule di giustizia con il proscioglimento con varie formule di una trentina di indagati, tra i quali anche alcuni familiari. La prima inchiesta che ipotizzava un delitto è stata archiviata, il 5 giugno 2009, come omicidio ad opera di ignoti dal gip Marina De Robertiis. La seconda inchiesta su una serie di azioni di soggetti diversi che avrebbero in vari modi e a vario titolo tentato di condizionare gli investigatori ha visto il gup Paolo Micheli prosciogliere tutti gli indagati , in gran parte con formula “perché il fatto non sussiste”, il 20 aprile 2010. La Cassazione però ha accolto il 24 settembre 2013 gran parte del ricorso della Procura, ha confermato il proscioglimento degli imputati con le imputazioni nel frattempo prescritte, e ha rinviato il fascicolo a Perugia per riesaminare le posizioni dei soggetti elencati che avevano a carico ipotesi di reato ad un passo dalla prescrizione. Limite valicato nelle more del nuovo giudizio (vedi 48 small-il dottore di Perugia e il Mostro di Firenze-Morlacchi editore-). Francesco Trio ex questore di Perugia , Mario Spezi,giornalista fiorentino, Luigi Ruocco,muratore residente a Firenze, Ferdinando Zaccaria,ex poliziotto toscano , erano accusati , in sostanza di aver intralciato le indagini . Emma Magara ,l’ex domestica tirata in ballo per una ipotetica ultima lettera di Francesco Narducci, di falsa testimonianza.. Tra gli imputati anche Alfredo Brizioli,amico di famiglia, assolto per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste da alcuni ipotesi di reato che lo volevano responsabile di iniziative che avrebbero creato problemi al lavoro investigativo. Non compare in questa sentenza perché l’avvocato ha rinunciato in udienza preliminare alla prescrizione dei reati che gli erano stati addebitati. E quindi la sua posizione è stata esaminata nel merito e le motivazioni della sua assoluzione con forma piena saranno note a breve.Dunque il Gup Giangamboni dice che non può giudicare nel merito delle contestazioni mosse a Trio,Spezi,Ruocco ,Zaccaria e Magara. Sostiene l’assunto basandosi su una serie di sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. E precisa che l’impossibilità << di procedere per ragioni di merito si evince, con riferimento a tutte le posizioni, dal tenore stesso della sentenza con cui la suprema Corte (v. Sez. Ili n. 39401/013) ha annullato con rinvio la sentenza 20/4/010 del GUP di Perugia.Con riferimento ai reati di cui all’epigrafe, il giudice di legittimità ha infatti evidenziatocome le stesse perplessità mostrate dal precedente GUP, per il capo VI), e la formula di proscioglimento utilizzata (il fatto non costituisce reato) richiamano un’incertezza di fondo circa l’assetto probatorio relativo all’elemento soggettivo.Con specifico riferimento al reato ascritto a Magara Emma al capo XIII), la Suprema Corte sottolinea che “si tratta di un’ipotesi di falsa testimonianza (…) per la quale il GUP, mentre non dubita in merito all’esistenza dell’elemento oggettivo, tanto è vero che pronuncia il non luogo a procedere per difetto di dolo, esprime al riguardo una valutatone di merito, mentre il dato, con gli elementi disponibili e con quelli che si sarebbero potuti acquisite al dibattimento, avrebbe dovuto imporre- al GUP un particolare approfondimento motivazionale, in realtà del tutto mancante”. Analoga valutazione, in termini ancora più netti, è espressa con riferimento al reato di cuiall’art. XIV), anch’esso escluso dal precedente GUP per difetto dell’elemento soggettivo, si evidenziano addirittura specifici elementi di fatto che vanno ad escludere la sussistenza, in termini di “evidenza” dei presupposti per una pronuncia ex art.129 c.p.p.In forza delle argomentazioni fin qui svolte, dovrà pertanto essere, per tutti gli imputati,pronunciata sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.>>
Certo , tutti prosciolti per avvenuta prescrizione….e come poteva essere altrimenti? Ennesima pagina vergognosa per la giustizia italiana. Gente come Alfredo Brizioli deve ritenersi fortunata che il sottoscritto non sia un parente delle vittime del cosiddetto MdF ( anche se ne ho conosciute diverse avendo abitato fino a 5 anni fa a Firenze e per 8 anni a S. Casciano ) altrimenti, vista la mia natura impulsiva, avrei tentato di farmi giustizia da solo. Quindi meglio cosi. Che altro dire al bravo giornalista Alvaro Fiorucci? L’errore giudiziario non si verifica solamente quando si condanna un innocente, ma anche quando si assolvono dei colpevoli. O no?
Certo che, essendo passato a miglior o peggior vita Pie Luigi Vigna, quasi quasi mi ricorda il personaggio dantesco di Pier delle Vigne, molti misteri del cd MDF, restano in lui nella tomba e nel giudizio di Dio. Anche Ruggero Perugini è simile a lui, xk non furono onesti e andarono oltre le note della legge e di qualsiasi legalità.. ….. Ripercorrendo la loro torbida carriera, direi che potevano farne a meno di nascere.