La condanna di Luigi Chiatti e la pericolosità sociale del Mostro di Foligno
Bisogna tornare alla sentenza di secondo grado, quella che ha cancellato la condanna a due ergastoli inflitta dalla Corte d’Assise per trovare la ragione per cui ogni qualche tempo l’opinione pubblica s’interroga sulla possibile libertà per Luigi Chiatti, il geometra che ha ucciso due bambini, Simone Allegretti (4 ottobre 1992) e Lorenzo Paolucci(7 agosto 1993) e in un messaggio-sfida alle forze dell’ordine si è definito “Il mostro di Foligno”.Affermano i giudici dell’Appello: ”visto il parziale vizio di mente ( capace di intendere e di volere per i giudici del primo grado- ndr-) [….]riduce la pena inflitta al Chiatti , per tutti i reati ora riuniti in continuazione, ad anni 30 di reclusione […] applica al Chiatti la misura di sicurezza del ricovero in una Casa di Cura e di Custodia per un tempo non inferiore ad anni tre “(vedi ”Il cacciatore di bambini-biografia non autorizzata del Mostro di Foligno” di Alvaro Fiorucci, Morlacchi editore).La misura di sicurezza richiamata è prevista dal Codice Penale per gli autori di reato che sono considerati socialmente pericolosi. In genere le misure di sicurezza possono affiancarsi o sostituire la pena principale. La durata della loro applicazione è fissata nel minimo , ma resta indefinita nel massimo perché è impossibile determinare in anticipo quando il soggetto cesserà di essere un pericolo per la collettività. Se la pericolosità persiste ,viene rinnovata. In caso contrario c’è la revoca . Al termine della detenzione in carcere il soggetto una volta veniva trasferito nei manicomi giudiziari che sono stati chiusi. Ora ci sono, ma non in tutte le regioni, le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza.Luigi Chiatti è in quella di Capoterra in Sardegna. Dunque il giudice in sentenza stabilisce la durata iniziale di questo provvedimento chiamiamolo aggiuntivo, poi, allo scadere del periodo, è compito dei Tribunali di Sorveglianza decidere il futuro del condannato. Ovvero valutare di nuovo le condizioni del soggetto, in genere attraverso l’opera dei consulenti. Se l’esito di questa valutazione non contiene ostacoli per il reinserimento sociale la misura preventiva decade e il condannato riacquista la libertà. Se al contrario viene riscontrato il sussistere di quelle caratteristiche di pericolosità di cui si è detto, i giudici della Sorveglianza stabiliscono la durata di un nuovo periodo di cura e custodia. Al termine del quale ci sarà una rivalutazione : cura e custodia potrebbero durare, anche per Luigi Chiatti, per sempre. Oppure, ad un certo punto, non essere più necessarie. La questione per il folignate si ripresenterà, per la terza volta , tra meno due anni. E’ la legge. E applicando la legge la corte d’Assise d’Appello prima e la Corte di Cassazione poi, pur riducendo la condanna hanno impedito che il geometra di Foligno avesse potuto, con gli sconti della buona condotta, chiudere e i conti con la giustizia diversi anni fa. Per completare il quadro ecco il quadro patologico descritto nella sentenza definitiva:”[…] al momento dei due delitti non era nella pienezza delle sue facoltà mentali. Da un lato era ed è affetto da una complessa sindrome psicopatologica caratterizzata da un conclamato disturbo narcisistico della personalità e da una costellazione di tratti , più o meno marcati, di numerose altre abnormità psichiche; dall’altro questo imponente insieme di disturbi va a innestarsi in una condizione di profonda e pervasiva immaturità affettiva ed etica, strettamente connessa con una tendenza omofedofila. Questo complesso quadro patologico configura una vera e proprio infermità mentale “. E bisogna leggere anche il secondo paragrafo della quantificazione della pena per darsi una spiegazione del perché periodicamente Luigi Chiatti potrebbe essere liberato . Oppure no. Liberato oppure no dalle sue ossessioni omicidiarie.