La Loggia Ungheria ? Ma quale nuova P2, solo chiacchiere , chiesta l’archiviazione.
di Allan Fontevecchia
La Procura della Repubblica ha chiesto al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia l’ archiviazione per il procedimento sulla cosiddetta ‘”loggia Ungheria”, accompagnando i 15 faldoni dei documenti dell’inchiesta con 167 pagine di osservazioni con le conseguenti deduzioni. La notizia è stata diffusa dal procuratore capo Raffaele Cantone per “evidenti ragioni di interesse pubblico”. C’è interesse pubblico per queste ragioni: l’indagine riguarda una presunta associazione segreta, che avrebbe agito in violazione della Legge Anselmi le associazioni segrete che ”svolgono attività diretta ad interferire sull’ esercizio delle funzioni di organi costituzionali.
Tutto comincia con le dichiarazioni dell’avvocato Piero AMARA che stava riferendo della presunta associazione segreta, pubblicate sui media integralmente mentre i verbali avrebbero dovuto restare segreti e per la delicatezza del loro contento secretati dalla procura di Milano che li aveva raccolti. Ecco il testo integrale della nota stampa diffusa dal procuratore perugino. Nella primavera del 2021 per oltre un mese giornali, trasmissioni televisive si sono occupati della vicenda, pubblicando verbali ed altri documenti e facendo rendere dichiarazioni ed interviste ai soggetti ritenuti interessati all’indagine. Pur non essendo tale accadimento oggetto specifico dell’indagine dell’Ufficio, occupandosene altro ufficio per competenza territoriale, ufficio con il quale si e doverosamente e proficuamente collaborato, nel provvedimento di archiviazione si è ritenuto di dedicare a questo specifico episodio un breve capitolo, sia per evidenziare le modalità ed i tempi di conoscenza delle propalazioni da parte dell’Ufficio sia soprattutto per rimarcare come quanto avvenuto abbia certamente inciso sulle attività investigative in corso, che avrebbero al contrario, in relazione alla tipologia di reato da accertare, richiesto massima riservatezza e segretezza. ( Per questa pubblicazione molti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ndr).
Il procedimento relativo alla loggia Ungheria giunge trasmesso dalla Procura di Milano formalmente all’ufficio di Perugia nel gennaio dcl 2021 anche se l”intendimento da parte dell’ufficio inquirente meneghino di inviare gli atti per competenza era già stato anticipato in una riunione di coordinamento de] settembre 2020 e poi a seguito di un interrogatorio dell’avvocato Amara congiuntamente svolto a Perugia. II fascicolo risultava iscritto al momento del suo arrivo a carico di tre persone per la violazione della legge Anselmi e conteneva non solo numerosi interrogatori dell’avvocato più volte citato ma anche non pochi atti di indagine, in particolare assunzioni di sommarie informazioni testimoniali di soggetti a conoscenza o di specifiche vicende narrate da Amara e più in generale dell’esistenza della loggia.
La trasmissione da parte di Milano veniva motivata soprattutto in base all’art. 11 c.p.p. in base al coinvolgimento di magistrati operanti a Roma, anche sc non oggetto diretto di iscrizione nel registro delle notizie di reato. Malgrado nel corso delle indagini nessuno degli indagati interrogati, ne altri uffici giudiziari, con cui pure si sono avviate proficue attività di coordinamento investigativo, ne alcun altro interessato abbiano contestato la competenza dell’Ufficio, nella richiesta di archiviazione si è affrontato esplicitamente il tema, sottoponendo con massima trasparcn7a al Gip le ragioni per le quali l’Ufficio ha ritenulo nel gennaio del 2021 di confermare l’opzione della Procura di Milano. La Procura, inoltre, non solo ha ritenuto di confermare l’iscrizione originaria dell’ufficio milanese ma ha proceduto ad altre 6 iscrizioni di soggetti per il delitto di cui all’art. 2 della legge 17 del 1982; la lettura delle dichiarazioni rese da AMARA a Milano prefigurava da parte della ‘”loggia Ungheria” un’intensa attività di interferenza su organi costituzionali, a partire dal CSM, soprattutto con riferimento alle due precedenti consiliature , ma anche su altri enti cd istituzioni pubbliche, interferenze che giustificavano pienamente la configurabilità sia pure ipotetica della violazione della legge Anselmi. Quanto, però, alle singole iscrizioni si e operata una scelta nella richiesta di archiviazione anche per consentire al Gip di valutare !a correttezza – di iscrivere solo quei soggetti la cui audizione veniva ritenuta indispensabile per proseguire le indagini, in quanto avevano comunque intrattenuto rapporti certi con l’AMARA, e nei cui confronti erano emersi quegli elementi che, secondo la giurisprudenza dominante, rendono necessaria l’iscrizione ex art. 335 c.p.p. Si tratta di un numero certamente inferiore rispetto a quelle persone che l’avv. AMARA aveva indicato come possibili adepti dell’organizzazione (almeno 90 soggetti) ma che egli qualificava come associati o perché come tali gli erano stati riferiti da uno dei presunti vertici della loggia – defunto da tempo – o perché avrebbe visto il nome in una “lista” che sarebbe stata a lui mostrata e che un altro sodale avrebbe fotocopiato, ma che pur richiesta dall’Ufficio a quest’ultimo più volte, non è mai stata consegnata. In presenza di elementi cosi labili, l’iscrizione avrebbe rappresentato non una garanzia per l’indagato ma un inutile ed ingiustificato “stigma”. Quanto alle indagini, l’ufficio anche in conseguenza della propalazione di verbali fin dal novembre del 2020, ha ritenuto di proseguire sula falsariga degli accertamenti già cominciati dalla Procura di Milano. In particolare, ha agito in funzione di operare riscontri specifici e mirati sui tanti episodi narrati dall’AMARA, attraverso l’assunzione di informazioni. interrogatori e soprattutto attraverso acquisizioni di documentali ed atti di indagine, comprese intercettazioni e acquisizione di tabulati e whatsaap, compiuti in altri procedimenti anche di altri uffici inquirenti. Nella richiesta di archiviazione si fa specifica menzione per ognuno degli episodi narrati da AMARA degli accertamenti effettuati e degli eventuali riscontri anche e soprattutto in funzione di verificare sia l’attendibilità dell’AMARA sia sc gli episodi raccontati potessero essere essi tessi “elementi sintomatici” dell’esistenza dell’associazione Ungheria. II complesso delle investigazioni ha portato a ritenere integralmente o parzialmente non riscontrate numerose propalazioni dell”avvocato, che tecnicamente vanno inquadrate come chiamate in correità dirette o de relato, e quindi come non accertati fatti narrati o in alcuni ha portato a ritenere avvenuti i fatti. ma escluso che in essi AMARA avesse potuto svolgere un ruolo, come da lui riferito. Alla valutazione di attendibilità dell’avvocato e stato dedicato un intero paragrafo in cui si sono esaminate le tante aporie e contraddizioni emerse, ma anche le non poche conferme al suo narrato con riferimento ad alcuni specifici episodi e si è concluso nel senso che le complessive dichiarazioni dell’avvocato non dovessero considerarsi affette da quella “inattendibilità talmente macroscopica da compromettere in radice la credibilità del dichiarante e si e ritenuto di conseguenza necessario un livello di riscontri particolarmente elevato per ritenere accertati i fatti da lui dichiarati.
In particolare, quanto alla esistenza di un’associazione segreta denominata Ungheria si e concluso nel senso di ritenere la circostanza non adeguatamente riscontrata. Sull’esistenza dell’ associazione non sono , infatti, emersi elementi neanche indiretti che potessero attestarne l’esistenza al di fuori delle dichiarazioni di Amara e delle dichiarazioni di un altro indagato, socio di AMARA, che però si e limitato a dichiarare ii dato dell’esistenza dell’associazione senza fornire alcun elemento concreto di sua conoscenza diretta e si è poi avvalso da ultimo della facoltà di non rispondere, impedendo quindi di operare alcun accertamento mirato. Alcuni soggetti, fra l’altro pure legati sa stretti rapporti con il medesimo AMARA hanno riferito di essere stati contattati in passato da uno dei vertici della presunta organizzazione, oggi defunto, che aveva loro chiesto di aderire ma non avevano ritenuto di farlo. Si tratta di affermazioni che non consentono in alcun modo di essere considerate un riscontro all’esistenza di un’associazione che oltre a dover essere segreta deve avere una serie di caratteristiche di cui questi soggetti nulla sono stato in grado di riferire. Gli stessi episodi raccontati da AMARA che hanno ricevuto anche se parziale riscontro non sono risultati affatto indicativi dell’esistenza di una “associazione segreta”; interferenze o tentativi di condizionamento di nomine di vertice della giurisdizione ordinaria o amministrativa, tentativi compiuti o incompiuti di interferire su nomine di vertici di enti, istituzioni e società pubbliche che pure possono ritenersi avvenute sono risultati ascrivibili ad interessi personali o professionali diretti dell’AMARA o di soggetti a lui strettamente legati, piuttosto che conseguenza dell’attività di condizionamento di una “loggia”. Va anche infine evidenziata una circostanza, di cui si fa ampia menzione nella richiesta di archiviazione, e cioè che soprattutto nei più recenti interrogatori l’avvocato siciliano ha modificato alcune delle sue affermazioni iniziali, sminuendo, in modo inspiegabile, il ruolo di quella che aveva indicato come una nuova “loggia P2” dichiarando anzi che essa era nata con finalità nobili c che non tutti gli adepti sarebbero tali e a conoscenza delle interferenze effettuate dall’associazioni su organi pubblici o costituzionali. Ha aggiunto persino che fin dal 2015 egli aveva tentato di creare un’altra organizzazione, di cui ha fornito anche alcuni elementi anche documentali ma di cui non aveva mai riferito nei primi interrogatori milanesi. Nel provvedimento di archiviazione si esclude anche che nei fatti narrati possa configurarsi un’associazione a delinquere finalizzata a commettere reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare abusi di ufficio, in quanto si ritiene che non sia stata comunque provata l’esistenza di un nucleo organizzativo che potesse far configurare la diversa ipotesi delittuosa. Nel medesimo, però, si da atto di come su alcune vicende specifiche rappresentate da AMARA sono stati effettuati stralci per poter effettuare indagini da parte dell’ Ufficio o di altri uffici. Si prevede anche la trasmissione degli atti e della richiesta di archiviazione alla Procura della Repubblica di Milano perché voglia valutare, anche alresilo delle numerose denunce per calunnia già trasmesse a quell’ufficio, la configurabilità dei delitti di calunnia e di autocalunnia. Con la Procura di Milano, con cui nel corso dei mesi si i: mantenuto un costante e proficuo coordinamento investigativo, si è già fissata una prossima riunione di coordinamento sulle ulteriori indagini connesse da svolgere. Il provvedimento sarà trasmesso anche al Procuratore generale della Corte di Cassazione per quanto di competenza per le eventuali valutazioni ex d.lgs n. 109 de] 2006. Allo stato, invece. non si e ritenuto di iniziativa di trasmettere la richiesta al CSM. rendendosi ovviamente disponibile all’eventuale invio se ritenuto opportuno da parte di esso.